Venditori ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
1) Esercizio dell'Attività.
L’attività di agenzia è di natura imprenditoriale ed è richiesto, per il suo avvio, l’iscrizione presso il Ruolo degli agenti di Commercio e l’iscrizione della ditta presso il Registro delle Imprese. L’attività può essere esercitata:
- mediante avvio di una ditta individuale, anche in forma di azienda coniugale o impresa familiare;
- mediante la costituzione di una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice): l’autonomia patrimoniale di tali società è imperfetta e i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, ad eccezione dei soci accomandanti della s.a.s., i quali rispondono limitatamente alla propria quota conferita, purché non intervengano nella gestione societaria;
- mediante la costituzione di una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): l’autonomia patrimoniale di tali società è perfetta e i soci hanno una responsabilità limitata la capitale sottoscritto.
2) Ruolo degli agenti e rappresentanti.
Per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è obbligatoria l’iscrizione al Ruolo tenuto presso la CCIAA (L.n.204 del 3 maggio 1985). Per ottenere l’iscrizione è necessario:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti civili;
non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, o per un delitto per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o al massimo 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- possedere i seguenti requisiti professionali (alternativi): --- aver frequentato e superato l’esame del corso specifico riconosciuto dalla Regione;
--- aver prestato la propria opera per almeno un biennio alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di venditore piazzista o alle dipendenze di un impresa con mansioni di addetto qualificato al settore vendite (prestazioni svolte nei 5 anni precedenti);
--- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale oppure una laurea in materie commerciali o giuridiche.
L’iscrizione nel Ruolo è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente nonché per gli iscritti nel Ruolo dei mediatori.
Se l’attività è svolta in forma societaria, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo degli agenti devono essere posseduti dal legale rappresentante della società.
3) Attribuzione della partita IVA.
Un ulteriore adempimento conseguente all’avvio dell’attività è la richiesta di attribuzione della partita Iva, da effettuarsi presso qualsiasi Ufficio Iva o Ufficio delle Entrate competente, mediante presentazione del modulo AA7/7 o AA9/7.
I codici attività da indicare per le attività di agenzia sono contenuti nella classificazione delle attività economiche, paragrafo G, codici dal 51110 al 51190.
4) Adempimenti contabili.
Le imprese individuali e collettive che svolgono l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio, sono obbligate alla tenuta di libri e registri contabili, da istituirsi successivamente all’avvio dell’attività. L’obbligo discende sia da disposizioni contenute nel Codice Civile sia da norme tributarie.
Disciplina civilistica
L’articolo 2214 del c.c. prevede l’obbligo di tenere:
- il libro giornale;
- il libro inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Per le società di capitali il c.c. prevede l’obbligo di tenuta dei libri sociali, obbligatori solo se esiste l’organo cui si riferiscono; tali libri sono comunque facoltativi per le società di persone.
Disciplina fiscale
L’articolo 18 del D.P.R.600/1973 prevede due regimi contabili naturali di appartenenza, cui si riferiscono differenti adempimenti ed obblighi di tenuta delle scritture contabili:
- il regime di contabilità ordinaria, per le imprese che hanno conseguito ricavi superiori:
--- a lire 360.000.000, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
--- a lire 1.000.000.000, per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
- il regime di contabilità semplificata, per le imprese che hanno conseguito ricavi non superiori ai limiti suindicati.
Particolari agevolazioni sono inoltre previste per i contribuenti considerati minori o minimi.
Contabilità ordinaria
Le società, gli enti e gli imprenditori che esercitano l’attività in regime di contabilità ordinaria devono tenere, in aggiunta ai libri richiesti dalla disciplina civilistica:
- i registri prescritti ai fini IVA;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- le scritture ausiliarie di magazzino.
Contabilità semplificata
Gli imprenditori individuali, le s.n.c., le s.a.s. e le società ad esse equiparate, possono fruire del regime di contabilità semplificata, qualora non vengano superati i limiti sopra esposti.
Il regime semplificato consiste nell’esonero della tenuta di tutti i registri obbligatori ad eccezione dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili, se s’intende portare in deduzione gli ammortamenti.
Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono tuttavia essere eseguite anche nel registro IVA acquisti.
Le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA vanno separatamente annotate, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA, nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi, nel registro fatture emesse se si tratta di componenti positivi.
Entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il registro degli acquisti deve essere integrato con l’ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d’imposta e con tutte le scritture di rettifica utili per determinare il reddito di competenza (ratei, risconti, TFR).
Contribuenti minori contabilità supersemplificata
Particolari semplificazioni sono previste per le persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno:
- realizzato un volume di affari per ammontare non superiore:
--- a lire 30.000.000 se oggetto dell’attività è la prestazione di servizi;
--- a lire 50.000.000 per altre attività differenti dalla precedente;
- effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’IVA, per ammontare non superiore:
--- a lire 35.000.000 se l’oggetto dell’attività è la rivendita;
--- a lire 20.000.000 per attività diverse dalla precedente;
- utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto
degli ammortamenti, non superiore a lire 50 milioni;
- corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume di affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
Contribuenti minimi regime forfettario
Particolari semplificazioni sono previste per le persone fisiche che nell’anno solare precedente:
- hanno realizzato un volume di affari non superiori a lire 20 milioni, comprese le operazioni fuori campo Iva;
- hanno utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni;
- hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70 % del volume d’affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
Le imprese che rientrano in questa categoria determinano il reddito ai fini delle imposte dirette e l’Iva a debito in misura forfettaria.
La scelta del regime di contabilità
I regimi di contabilità semplificata, supersemplificata e forfettario sono regimi naturali, per i quali non è necessaria alcuna opzione, a condizione però che in sede di inizio attività i contribuenti attestino di presumere di non superare, nel corso dell’anno e con ragguaglio, i limiti previsti. Se i limiti vengono tuttavia superati in corso dell’anno, i contribuenti saranno assoggettati alle regole ordinarie a partire dal periodo successivo.
Sostituti d’imposta
I contribuenti che effettuano ritenute su redditi di lavoro dipendente in qualità di sostituti d’imposta devono tenere, in aggiunta ai libri contabili:
- il libro matricola, in cui sono annotati per ciascun dipendente le detrazioni d’imposta spettanti;
- il libro paga, in cui sono annotate per ciascun dipendente le somme e i valori corrisposti e l’ammontare delle ritenute operate nonché dei conguagli da effettuare;
- il libro infortuni, in cui sono annotati gli infortuni accaduti ai dipendenti che comportano un’assenza di almeno un giorno.
Riferimenti legislativi
L.204/1985,D.M.21/8/1985, CC art.2214ss, D.P.R.600/1973, D.P.R.695/1996, D.P.R.633/1972.
Saturday, November 25, 2006
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