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Saturday, November 25, 2006

FISCO E PREVIDENZA Venditori

Venditori FISCO E PREVIDENZA



Imposte Dirette

L’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva. In ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica mediante la quale viene esercitata l’attività, il reddito prodotto è sempre qualificato come reddito d’impresa, disciplinato dal capo VI del D.P.R. 917 del 1986 (le medesime disposizioni valgono anche per i mediatori). Il carico fiscale ai fini delle imposte dirette è costituito da:

- Imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o giuridiche (Irpeg);
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).

Ad eccezione della riduzione forfettaria per i soggetti minori e della maggiore deduzione consentita in relazione alle spese per le autovetture, per gli agenti e rappresentanti rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti.

Soggetti minori

Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata (cfr.Adempimenti amministrativi e contabili) il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali:

- 3% per i ricavi fino a 12.000.000;
- 1% per i ricavi oltre 12.000.000 e fino a 150.000.000;
- 0,50% per i ricavi fino a 180.000.000.


Dit e Super Dit

Agli agenti e rappresentanti di commercio sia in forma di società di capitali, società di persone o ditte individuali risultano applicabili le agevolazioni fiscali contenute nelle seguenti norme:
- D.Lgs. n.466 del 18 dicembre 1997 relativo alla Dual Income Tax; - Legge 133/1999 art.2,commi da 8 a 13 relativo alla Super Did.
Le suindicate disposizioni consentono l’applicazione di un’aliquota agevolata Irpef (o Irpeg) nella misura del 19 %.

Competenza economica delle provvigioni

In base alle disposizioni contenute nell’art.1748 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n.65/1999, l’agente, salvo patto contrario, matura il proprio diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. In tal modo è stata modificata la ratio della disposizione che, contrariamente al passato, non dovrebbe porre a carico dell’agente il rischio della mancata esecuzione dell’affare. In ogni caso, l’agente è comunque tenuto alla restituzione delle provvigioni riscosse nei casi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo, per causa non imputabile al preponente.

La provvigione concorre quindi a formare il reddito dell’agente nell’esercizio nel quale il preponente dà esecuzione al contratto ai sensi dell’art.75, comma 2, lett.a) del Tuir (spedizione o consegna della merce). Nel medesimo momento, quest’ultimo soggetto si trova nella condizione di poter dedurre il costo della provvigione spettante all’agente, in quanto la prestazione può considerarsi ultimata e dotata dei requisiti della certezza ed obiettiva determinabilità.

Ammortamento e spese delle autovetture ed altri mezzi di trasporto

Fermo restando il principio dell’inerenza di cui all’articolo 75 del D.p.r. n.917/1986, in relazione all’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio, gli ammortamenti, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese sono deducibili secondo i seguenti criteri:

1. per l’intero ammontare relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
2. nella misura del 80% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al punto precedente.

Tenendo conto dei limiti suindicati, non rileva inoltre:

- la parte del costo di acquisizione che eccede lire 50 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
- l’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800.000 per i motocicli.

I limiti predetti, riferiti al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio, devono essere ragguagliati ad anno.




Ritenuta d'Acconto.

Sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef o Irpeg le provvigioni pagate per le prestazioni, anche se occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. L’elencazione dei predetti rapporti deve essere considerata tassativa e, pertanto, se anche altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
I sostituti di imposta che corrispondono tali provvigioni devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto con aliquota nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef (23%). La ritenuta è commisurata:

- al 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- al 20% dell’ammontare delle provvigioni se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (art. 36, legge 11 giugno 1971, n. 426), la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata sul 78% dell'ammontare delle provvigioni percepite.

Dichiarazione di avvalersi di dipendenti o terzi

La dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi deve essere inoltrata al preponente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve contenere:

- i dati identificativi del percipiente;
- la richiesta di usufruire, ai sensi del comma 2 dell’art.25bis del D.P.R. 600/1973, dell’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito sull’ammontare ridotto del 20 per cento sul totale delle provvigioni erogate;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera e della collaborazione di dipendenti e/o di terzi.

La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante.

In mancanza di tale attestazione, è previsto per i sostituti d’imposta di operare con rivalsa, all’atto del pagamento, una ritenuta sul 50 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni, a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta al percipiente.
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggior ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Presupposto di continuità

Il presupposto della continuità si manifesta qualora, indipendentemente dal numero dei collaboratori, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno o del minor periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera non è resa dalle stesse persone.
Qualora il percipiente si avvalga soltanto della collaborazione di terzi, il requisito della continuità si presume se il percipiente ha sostenuto nel periodo di imposta precedente, costi per prestazioni di terzi in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.


Dipendenti e terzi

Ai fini della dichiarazione, si considerano dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente, secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa, nonchè gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.


Comunicazione in corso d’anno.

Se le condizioni per potersi avvalere della ritenuta ridotta si verificano in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di verifica delle condizioni stesse. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la decadenza delle condizioni ai fini del beneficio.

Dichiarazione presunta

Il percipiente che iniziando l’attività presuma di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, perbeneficiare della riduzione al 20 per cento della base di commisurazione delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla esecuzione della mediazione.

Prestazioni occasionali

Per le prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Soggetti cui si applica la ritenuta

La ritenuta si applica nei confronti dei soggetti che pongono in essere le prestazioni di intermediazione che rientrano nell’ambito applicativo della norma sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie. Pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda dei casi, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percepienti.
Inoltre, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, è stato precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art.2135 del Codice civile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.
La suddetta limitazione non è, invece, operante nei riguardi delle provvigioni percepite dai commissionari che svolgono l’attività nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame con la conseguenza che le provvigioni medesime non sono assoggettabili alla ritenuta da chiunque siano erogate (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).

Prestazioni escluse dalla ritenuta

Le prestazioni escluse dalla ritenuta di cui trattasi possono essere distinte in due categorie:

- prestazioni di intermediazione escluse per legge;

- prestazioni che, sulla base dei chiarimenti ministeriali, devono ritenersi escluse


Base di commisurazione della ritenuta

La provvigione da assoggettare alla ritenuta (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) è costituita:

- dal compenso per l’attività prestata;
- da eventuali sovrapprezzi derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente e quello di vendita ottenuto dall’agente o rappresentante;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (es. star del credere: modificato con decorrenza 01.01.2000);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il proponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura, da valutare in base al valore normale dei beni e dei servizida cui sono costituite;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la ritenuta è operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.


Prestazioni escluse per legge

Si tratta delle provvigioni percepite da:

- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazione rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento;
- agenti,raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Provvigioni direttamente trattenute dall’intermediario

Se le provvigioni sono direttamente trattenute dall’intermediario sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percepienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.


Prestazioni escluse dall’Amministrazione finanziaria

Il Ministero delle finanze (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) ha ritenuto esclusi dalla ritenuta di cui trattasi, fra gli altri, i seguenti soggetti:

- agenti e concessionari di pubblicità;
- depositario farmaceutico;
- agenti di assicurazione;
- intermediari librai (che stipulano contratti estimatori);
- concessionari di vendita in esclusiva;
- mandatari con o senza rappresentanza;
- spedizionieri e figure similari;
- soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria non sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della ritenuta le provvigioni percepite a fronte di una attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti innanzi citati (es., i compensi percepiti dall’agente in diretta e specifica relazione all’attività di depositario o di spedizioniere eventualmente svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell’ambito dei contratti di trasporto con essi conclusi).




Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi. Sotto un profilo fiscale, l’indennità in oggetto costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi e per effetto dell’articolo 49, c.2,lett. e)D.P.R. 917/1986.
Il versamento dell’indennità, calcolata su tutte le somme maturate e liquidate nell’anno solare precedente, è a totale carico del mandante e deve essere effettuato al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) gestito dall’Enasarco.
Le indennità, al momento del pagamento, sono soggette a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell’importo percepito.
In relazione alla deducibilità fiscale dell’indennità in esame, occorre riferirsi all’articolo 70 del Tuir, in base al quale è ammessa la deducibilità anche degli accantonamenti relativi alla cessazione di rapporti di agenzia.



Indennità suppletiva di clientela.

Sulla base di quanto previsto dall’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, all’agente o rappresentante spetta, per i contratti a tempo indeterminato, un’indennità suppletiva nella misura del 3 per cento delle provvigioni liquidate in costanza del rapporto, da corrispondersi direttamente dalla ditta preponente al termine dello stesso rapporto.



Iva.

Le operazioni effettuate dagli agenti e rappresentanti di commercio sono soggette alla disciplina Iva di cui al D.P.R. n.633 del 1972, in quanto effettuate nell’esercizio di impresa. Per esercizio di impresa si intende (art.5, D.P.R.633/72):

- l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali (art.2195, cc) o agricole (art.2135, cc), anche se non organizzate in forma di impresa;
- l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di altri servizi che non rientrano nell’articolo 2195 cc.

Detraibilità costi autovetture

L’articolo 6 co.7, lettera d) della legge 13 maggio 1999, n.133 (collegato alla manovra finanziaria per il ‘99) ha abrogato, anche ai fini Iva, la differenza fra auto di lusso e non con la conseguenza che tutte le autovetture e gli autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo, di qualunque cilindrata, seguono la disciplina recata dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c) D.P.R.633/1972. Esso prevede che l’Iva ad essi relativa sia totalmente indetraibile tranne che per gli agenti di commercio, per le auto che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per quelle adibite ad uso pubblico (ad esempio tassisti).
Ne consegue, quindi, che gli agenti e rappresentanti di commercio, se iscritti al relativo Ruolo, possono fruire della completa detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto, inportazione, noleggio, leasing,manutenzione di ciclomotori, motocicli, autovetture e veicoli, indipendentemente dalla cilindrata.
L’eccezione a favore di tale categoria ha carattere tassativo e non può essere estesa ad altre categorie come ad esempio agenti di assicurazione, agenti immobiliari o procacciatori di affari.
Tuttavia, si ricorda che l’uso promiscuo dell’automezzo da parte dell’agente comporta la limitazione della detraibilità dell’imposta in misura equivalente all’utilizzo per fini estranei all’esercizio dell’impresa, da quantificarsi secondo criteri oggettivi.

Campionario

In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, il campionario trasportato dall’agente non deve più essere accompagnato da alcun documento. In ogni caso, la ditta mandante emette documento di consegna al momento dell’invio del campionario e l’agente deve conservare tale documento senza l’obbligo di accompagnare con esso la merce. Alla restituzione del campionario l’agente davrà invece emettere un documento di consegna contenente l’indicazione che si tratta di beni in campionario resi.



Rinvio

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti, relative alle imposte indirette, finanza locale, dichiarazioni e versamenti, sanzioni, contenzioso e accertamento.



Previdenza.

I soggetti iscritti al ruolo degli agenti di commercio sono obbligati alla copertura contributiva gestita dalla Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O.. L’aliquota contributiva pari all’, 11,50%, di cui metà a carico del proponente e metà a carico dello stesso agente (Circolare AG/867/98 del 7 ottobre 1998) è fissato:

- in lire 42.000.000, per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente;
- in lire 24.000.000, per ciascuna ditta preponente, in ogni altro caso.

Fondo indennità risoluzione rapporto

Per il rapporto di agenzia è previsto l’accantonamento al fondo indennità risoluzione rapporto, nelle seguenti misure:

- per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente:
- 4% fino a lire 24.000.000;
- 2% da lire 24.000.001 fino a lire 36.000.000;
- 1% oltre lire 36.000.001
- per gli agenti non impegnati ad esercitare l’attività per una sola ditta proponente:
- 4% fino a lire 12.000.000;
- 2% da lire 12.000.001 fino a lire 18.000.000;
- 1% oltre lire 18.000.001.

Gestione commercianti

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili gli obblighi previdenziali di cui alla gestione dei commercianti gestita dall’Inps (cfr. Commercianti).



Assicurazione Inail.

In relazione all’attività esercitata dagli agenti e rappresentanti di commercio, si evidenzia che l’obbligo di iscrizione all’Inail sussiste solamente quando l’attività non è esercitata in forma individuale. In tal caso, almeno 5 giorni prima dell’inizio attività o, se successiva, dell’assunzione di lavoratori dipendenti, è necessario comunicare all’I.n.a.i.l. territorialmente competente il tipo di lavoro effettuato, l’ubicazione della sede di lavoro e l’indicazione delle persone soggette a rischio di infortunio, utilizzando il modello Denuncia di esercizio o di variazione. In occasione di qualsiasi infortunio che abbia causato un’inabilità al lavoro per più di 3 giorni, è necessario informare l’Inail, utilizzando il modello Denuncia di infortunio, e l’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
L’iscrizione all’I.n.a.i.l. è obbligatoria per tutti coloro che effettivamente svolgono la propria attività all’interno della società, della ditta individuale o dell’impresa.

Pagamento del premio

Il pagamento del premio annuo, calcolato applicando il tasso relativo alla specifica attività svolta, deve essere effettuato in due rate di cui la prima a titolo di acconto è calcolata sulle retribuzioni dell’esercizio precedente, mentre la seconda a saldo è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Riferimenti legislativi

D.p.r.917/1986, D.Lgs.446/1997, D.P.R.633/1972, D.p.r.600/1973 L.133/1999, L.426/1971

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