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Thursday, November 30, 2006

Venditori agenti ADEMPIMENTI RITENUTE DI ACCONTO

Venditori QUADRO NORMATIVO: L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha introdotto, con effetto dal 1’ gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R. 600/1973, concernente ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la ritenuta sulle provvigioni è passata al 23%. Ciò in quanto trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2003, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. che prevede al 1’ scaglione l’aliquota del 23%, la quale, pertanto diviene anche misura della ritenuta sulle provvigioni.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE: Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.

Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in base al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro. Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.

BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA: La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA).

MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO: Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.

Il facsimile da inviare alla casa mandante può essere prelevato alla pagina: prospetto ritenuta agevolata

La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA: La ritenuta a titolo d’imposta è operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio (c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni. (Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile)

PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA: La ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei casi in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA: La ritenuta sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento della provvigione dei venditori. Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

VERSAMENTO DELLA RITENUTA: Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE: I sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 devono, entro il 15 Marzo dell’anno successivo, rilasciare al certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE: Il terzo comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica con la percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa.

Wednesday, November 29, 2006

Le professioni più richieste

Lavoro Il candidato ideale è dottore in Economia e conosce inglese e pc

Le imprese hanno le idee chiare su chi cercano. Il candidato ideale parla inglese, usa il pc con dimestichezza e ha una formazione economico-commerciale venditore

Nel compiere le proprie scelte, rispetto al percorso di studi o alla professione, è essenziale considerare la situazione del mercato. Commercio, turismo e servizi alle persone sono i settori a maggiore crescita occupazionale. Mentre, la domanda di personale più alta riguarda segretarie, muratori, commercianti e camerieri. Ci sono, poi, figure professionali emergenti e altre divenute introvabili. Il macchinista ferroviario, per esempio, è irreperibile e ha, pertanto, zero possibilità di sostituzione. Quanto alle preferenze espresse dalle imprese, la formazione base per entrare in azienda deve rispondere a tre requisiti indispensabili: esperienza, che può essere costituita da stages, conoscenza dell' inglese e uso del pc. Infine, i candidati più ambiti sono diplomati e laureati in scienze economiche, commerciali o amministrative. Seguono le lauree a indirizzo paramedico (assistenti sanitari, fisioterapisti, odontotecnici, logopedisti), e quelle a indirizzo informatico (webmaster, grafici web, Internet marketing manager, information broker)."

Saturday, November 25, 2006

Venditori Gli omaggi fiscalità

Venditori Gli omaggi
Gli omaggi sono costituiti dalle vere e proprie regalie e cioè, da cessioni gratuite di beni effettuate, generalmente in occasione di festività e di ricorrenze, e in ogni caso al fine di migliorare l’immagine della tua agenzia nei confronti di clienti, fornitori, e terzi in genere. Quando si tratta di omaggi di modico valore, cadauno, (fino a € 25,82 pari a £. 50.000), l’IVA è detraibile al 100%, e ai fini delle imposte dirette, sono totalmente deducibili. Consideriamo omaggi cessioni gratuite di beni, effettuate generalmente in occasioni particolari, (ricorrenze, festività ecc.) nei confronti di clienti, fornitori, personale dipendente. Gli omaggi sono inseriti come “spese di rappresentanza”, e di conseguenza, per quelli di valore unitario, superiore e € 26,00, necessita la registrazione delle cessioni in apposito “registro degli omaggi” tenuto ai sensi dell’art. 39 del Dpr 633/72. L’acquisto ai fini IVA è totalmente indetraibile mentre ai fini delle imposte dirette è deducibile per un terzo.

TRATTAMENTO FISCALE PROVVIGIONI Venditori

Venditori TRATTAMENTO FISCALE PROVVIGIONI
Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e dell’opera di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente rispettare tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale, previste dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di agenzia, nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In questo articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento fiscale (IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte agli agenti e della contabilizzazione delle provvigioni stesse.

PROVVIGIONI ED IVA

Si deve premettere che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si applicano, senza deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le prestazioni di servizi, e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3, D.P.R. 633/1972 secondo le quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è importante in quanto l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte dell’agente (e cioè il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura) non deriva dalla maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di una data somma (relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa mandante. La prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la sua fattura contestualmente (o in momento immediatamente precedente) all’incasso delle provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle stesse. A carico dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di sostituirsi all’agente per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora l’agente stesso, entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non provveda ad emettere la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è quella ordinaria (attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere applicata non solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie percepite, ma anche su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti fare riferimento all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che l’imposta si applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi gli oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far fronte a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo lavoro. D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente non abbia diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui la Casa mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui sostenute nel corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta, vitto, alloggio, trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere regolarmente fatturate e non considerate come rimborsi. Si deve in sostanza ribadire che qualunque somma eventualmente erogata a titolo di rimborso dalla Casa mandante dovrà essere assoggettata ad IVA, così come a contribuzione ENASARCO ed a ritenuta d’acconto (si veda più avanti), come se si trattasse di una normale provvigione. Restano invece escluse dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R. 633/1972, le somme che la Casa mandante rimborsa all’agente in quanto riguardano anticipi fatti da quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati per nome e conto della Casa stessa. La condizione per la non assoggettabilità all’IVA è data dalla documentazione di queste spese fatte per nome e conto della Casa mandante. In altre parole, le fatture dei fornitori dovranno essere intestate direttamente alla Casa mandante e questi documenti dovranno essere fatti pervenire dall’agente alla Casa stessa unitamente alla sua nota di addebito. Sovente accade che queste spese effettuate per nome e conto vengano richieste a rimborso dall’agente in un momento in cui non sono ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che l’agente possa richiedere alla Casa mandante il rimborso di queste spese con l’emissione della sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in relazione alla determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta, l’agente dovrà considerare, come imponibili, anche le prestazioni accessorie, mentre per contro, non potrà diminuire la base imponibile delle somme eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa mandante. Ciò significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a titolo di star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate dalla base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine, dalla base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate anticipazioni effettuate per nome e per conto, anche gli interessi moratori e le penalità ed indennità connesse alla cessazione del rapporto di agenzia (per esempio indennità per mancato preavviso, indennità di clientela), nonché altre somme collegate in qualche modo con al cessazione del rapporto d’agenzia che abbiano la funzione di indennità o di risarcimento, previste o meno dal contratto.

RITENUTA DI ACCONTO

La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni liquidate all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di acconto (art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi all’ENASARCO. Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza dubbio innovativa tenendo conto che il reddito dell’agente di commercio si deve considerare reddito di impresa e, come è noto, questo reddito non è soggetto ad alcuna ritenuta. La misura della ritenuta, originariamente del 10%, è stata elevata per il 1998 al 19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L. 27.12.1997, n. 449. Ora l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare riferimento al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986. La ritenuta deve essere operata:
- sul 50% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di non avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
- sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la ritenuta, devono essere considerati dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’agente e terzi collaboratori coloro che, senza vincoli di subordinazione, collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. Devono essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’agente che ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’imponibile al 20% deve rilasciare apposita dichiarazione al soggetto che eroga le provvigioni. Questa dichiarazione deve essere inviata alla Casa mandante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in carta semplice e deve contenere i dati identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga meno nel corso dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

CONTRIBUTI ENASARCO

Relativamente all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione sono obbligatoriamente iscritti tutti gli agenti ed i rappresentanti. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente o del rappresentante di commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni sotto pena di decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio 1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione al rapporto di agenzia:
- l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è dell’11,50% (5,75% a carico della Casa mandante ed il restante 5,75% a carico dell’agente);
- il massimale annuo di contribuzione per l’agente monomandatario è stato determinato in L. 42.000.000 e quello per l’agente plurimandatario in L. 24.000.000;
- l’importo minimo dei contributi è di L. 480.000 per l’agente monomandatario e di L. 240.000 per l’agente plurimandatario.
Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti che operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare inoltre che:
a. la ripartizione dei contributi, diversa da quella paritetica, deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato garantito il minimale;
b. i massimali non sono frazionabili.

Relativamente ai massimali annui, il regolamento ENASARCO prevede la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di contribuzione è stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I principi fondamentali della disciplina ENASARCO sui minimali di contribuzione sono i seguenti:
- PRINCIPIO DI PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, se pure in misura minima e in un solo trimestre. Nell’ipotesi appunto che siano maturate provvigioni in un solo trimestre dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’: in caso di inizio o di cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo il principio di produttività.
Al contrario, il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso che l’attività di agenzia sia svolta da società per azioni o a responsabilità limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza sociale della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito nella misura del 2% senza limiti di massimale.

SPESE DETRAIBILI Venditori

Venditori SPESE DETRAIBILI





Nella seguente tabella sono riportate le varie spese detraibili nello svolgimento dell'attività di Agente di Commercio regolarmante iscritto al Ruolo Agenti e CCIAA. Le percentuali di detrazioni sono quelle in vigore per gli anni 2005 e 2006. Tali costi sono consentiti agli Agenti che adottano sia la contabilità semplificata che ordinaria; tali spese dovrano essere registrate nei vari registri contabili ai fini IVA ed IRPEF.



TIPO DI SPESA
1 DETRAZIONE IVA
2 DETRAZIONE IRPEF

SPESE CANCELLERIA
100%
100%

SPESE CONSULENTE CONTABILITA'
100%
100%

SPESE PER DIMOSTRAZIONI
100%
100%

MACCHINA DA SCRIVERE
100%
100%

FOTOCOPIATRICE
100%
100%

COMPUTER
100%
100%

CALCOLATRICE
100%
100%

BOLLETTE ENEL USO UFFICIO
100%
100%

FAX
100%
100%

VIDEOREGISTRATORE
100%
100%

BOLLETTE TELECOM AFFARI
100%
100%

SCRIVANIA
100%
100%

REGISTRATORE
100%
100%

MOBILI UFFICIO VARI
100%
100%

IMBIANCATURA LOCALI
100%
100%

LAMPADARI
100%
100%

SPESE PUBBLICIATARIE
100%
100%

BENI STRUMENTALI
100%
100%

PULIZIA UFFICIO
100%
100%

MANUTENZIONI LOCALI
100%
100%

ACQUISTO AUTO (Max Euro 28.823)
100%
80%

AUTOVEICOLO BUSINESSCAR
100%
100%

CARBURANTE
100%
80%

CARROZZIERE
100%
80%

GOMMISTA
100%
80%

ELETTRAUTO
100%
80%

LEASENG AUTOVETTURA
100%
80%

LOCAZIONE AUTOVETTURA
100%
80%

OGNI SPESA DELL'AUTO
100%
80%

OMAGGI COSTO UNITARIO INF.Euro 25,83
100%
100%

PEDAGGI AUTOSTRADALI
zero
100%

BOLLETTA TELEFONO CELLULARE
50%
50%

RISTORANTI ED ALBERGHI
zero
100%

BOLLO AUTOVETTURA
zero
80%

ASSICURAZIONI AUTOVETTURE
zero
80%

SPESE DIPENDENTI
zero
100%

VALORI BOLLATI
zero
100%

SPESE POSTALI
zero
100%

SPESE CONDOMINIALI
zero
100%

SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI
zero
100%

SPESE BANCARIE (*)
zero
100%

INTERESSI PASSIVI (*)
zero
100%

OMAGGI COSTO UNITARIO SUP.E.25,83
zero
1/16

SPESE DI RAPPRESENTANZA
zero
1/16


Note:
- ai fini fiscali i beni strumentali sono interamente detraibili nell'esercizio di acquisto se hanno un valore netto iva inferiore a Euro 516 (Lire 1 Milione)
- (*) sono spese detraibili se i conti sono intestati all'attivita'.

Soggetti minori:
Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali:

ALIQUOTA
TOTALE RICAVI EURO
TOTALE RICAVI LIRE

3%
fino a 6.197
fino a 12.000.000

1%
da 6.198 a 77.468
da 12.000.001 a 150.000.000

0,50%
da 77.469 a 92.962
da 150.000.001 a 180.000.000

SCHEDA CARBURANTI Venditori

Venditori SCHEDA CARBURANTI





Le schede carburanti sono state introdotte nell’ordinamento tributario italiano nel 1977 (D.M. 07 giugno 1977) come strumento di controllo fiscale. Di particolare rilievo sono però le più recenti norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione), in attuazione dell’art. 3, co. 137, lett. d), L. 23.12.1996, n. 662. Altre indicazioni e precisazioni sono state fornite dal Ministero delle Finanze con la C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E.



AMBITO DI APPLICAZIONE



La scheda carburanti è utilizzata per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
E’ bene ricordare che la scheda carburanti costituisce:
- un’eccezione al principio generale dell’art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972, secondo il quale per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura;
- un documento valido sia per la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di carburante effettuati - detraibile al 100% per gli agenti di commercio -, che per la documentazione del costo ai fini delle imposte sui redditi - detraibile all’80% per gli agenti di commercio ed al 50% per i procacciatori di affari -.



SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE E REGOLE DA SEGUIRE



Il D.P.R. 10.11.1997, n. 444 ha introdotto la facoltà di utilizzare, oltre che le tradizionali schede mensili, anche le schede trimestrali.
Il realtà il modello ufficiale delle nuove schede non è sostanzialmente diverso da quello tradizionale, e si deve sottolineare che lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che viene consentito l’utilizzo del modello precedente, ovviamente integrato dai nuovi dati, fino all’esaurimento delle scorte. La scelta della periodicità (mensile o trimestrale) è libera e non influisce assolutamente sulla periodicità della liquidazione IVA.
L’introduzione della norma che prevede anche la trimestralità della scheda ha infatti avuto lo scopo di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni da parte di utenti che nell’arco di un mese effettuano solo pochi rifornimenti.
La modifica sostanziale che riguarda la scheda carburanti, così come si ricava dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, è quella che prevede l’indicazione del numero di chilometri percorsi dall’autoveicolo nel mese o nel trimestre.



MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SCHEDE



Ecco una serie di norme e di prescrizioni che devono essere rispettate:
- deve essere istituita una scheda per ogni veicolo a motore utilizzato. Non è necessario che i mezzi siano intestati al soggetto acquirente il carburante, e cioè che siano di sua proprietà, in quanto l’utilizzo degli stessi può avvenire anche sulla base di contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato;
- i dati di intestazione richiesti sono gli estremi di individuazione del veicolo e dell’acquirente. Per quest’ultimo, in particolare, è necessario indicare la denominazione della ditta, se trattasi di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale se trattasi di società, il nome e cognome per gli esercenti arti e professioni, l’indirizzo preciso, il domicilio fiscale e la partita IVA;
- relativamente ai dati del veicolo, la C.M. n. 205, già citata, prevede queste indicazioni: casa costruttrice, modello, targa e numero del telaio. Il modello ufficiale però prevede solo l’indicazione della targa o del telaio del veicolo.
A questo riguardo è interessante segnalare la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Modena (n. 430 del 26.01.1999), secondo la quale “la mancata indicazione nella scheda carburante del solo numero di targa dell’automezzo, indicazione pur prevista dal D.M. 07.06.1977 (e ora richiesta dall’art. 2 del regolamento del 10.11.1997), non essendo un elemento essenziale, non può pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA”.
E’ ovvio, peraltro, che l’indicazione del numero di targa dell’autoveicolo è il modo più semplice e sbrigativo di identificazione del veicolo stesso.
Quanto alle annotazioni circa l’acquisto di carburante effettuato, il decreto prevede che deve essere l’addetto al distributore stradale ad annotare sulla scheda, all’atto di ciascun rifornimento:
- la data dell’acquisto;
- l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA (e quindi, in sostanza, quanto è stato effettivamente pagato);
- la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l’apposizione di un timbro.
Le suddette annotazioni devono essere convalidate con la firma dell’addetto all’impianto, vale a dire della persona che ha effettuato il rifornimento e che ha eseguito le annotazioni stesse sulla scheda.



ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI PERCORSI



Si è già fatto cenno che una delle novità introdotte con la nuova scheda riguarda l’annotazione dei chilometri percorsi nel mese o nel trimestre dall’autoveicolo intestatario della scheda stessa. Questo dato deve essere rilevato dall’apposito dispositivo (il contachilometri) dell’automezzo. Non si tratta quindi di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato. Un’ulteriore precisazione riguarda l’utilizzo dei vecchi stampati che - come già precisato - possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte: dal momento che, in sostanza, gli unici elementi di novità sulle nuove schede riguardano la possibilità di istituire anche schede trimestrali e l’obbligo di indicazione dei chilometri percorsi, che vorrà utilizzare ancora i vecchi stampati potrà integrare, anche manualmente, i dati delle schede aggiungendo quelli, nuovi, richiesti.

Venditori agenti SCADENZIARIO FISCALE

Venditori SCADENZIARIO FISCALE

ANNO 2003



16 FEBBRAIO
Versamento bollettino INPS personale 4'Quota 2002
28 FEBBRAIO
Presentazione Dichiarazione IVA Sintetica Anno 2002

16 MARZO
Versamento saldo IVA 4' trimestre (ott.nov.dic.)

16 MAGGIO
Versamento bollettino INPS personale 1'Quota 2003

16 MAGGIO
Versamento IVA 1'Trimestre (gen.feb.mar.)

20 GIUGNO
Versamento Saldo/Acconto Tasse e Saldo/Acconto INPS

22 LUGLIO
Versamento saldo e acconto IRPEF + 0,4%
Versamento saldo e acconto IRAP + 0,4%
Versamento saldo conguaglio INPS (anno 2002) + 0,4%
Versamento acconto INPS (anno 2003) + 0,4%

22 LUGLIO
Versamento bollettino della Camera di Commercio + 0,4%

31 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Unico (740-IVA-770-IRAP)

16 AGOSTO
Versamento Bollettino INPS personale 2'Quota 2003

16 AGOSTO
Versamento IVA 2'Trimestre (apr.mag.giu.)

16 NOVEMBRE
Versamento bollettino INPS personale 3'Quota 2003

16 NOVEMBRE
Versamento IVA 3'Trimestre (lug.ago.set.)

30 NOVEMBRE
Versamento acconto IRPEF
Versamento acconto IRAP

27 DICEMBRE
Versamento acconto IVA




Con decorrenza 01.01.2002 le dichiarazioni periodiche sono state abolite. Dovrà essere presentata, per l'anno 2002, una Dichiarazione Sintetica entro il 28.02.2003. Sono soggetti alla dichiarazione sintetica gli agenti che hanno percepito, nell'anno 2002, provvigioni superiori a 50 Milioni di Lire (Euro 25.823)

NB. Per coloro che effettuano i versamenti IVA Mensili le scadenze IVA sono le seguenti:



16 DI OGNI MESE
Versamento IVA del mese precedente

31 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Annuale Unico

27 DICEMBRE
Versamento acconto IVA


Se il giorno di scadenza cade di Sabato o giorno Festivo
il versamento puo' essere effettuato il primo giorno successivo lavorativo

PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI Venditori

Venditori PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI





D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente.
Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione. Art. 1748 codice civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito. Art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e spese.

PREMESSA: la nuova formulazione dell’articolo 1742 del codice civile ha notevole rilievo per quanto riguarda l’individuazione del periodo di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente. Nell’articolo in oggetto verrà trattato il diritto dell’agente alla provvigione e il principio di competenza delle provvigioni stesse.

CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice civile è stata resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia. Infatti, il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva che ogni modifica può essere apportata alla pattuizione solo per iscritto e con l’assenso delle parti.

REGISTRAZIONE: è cura e onere del preponente registrare il contratto stesso presso l’Ufficio del Registro. Nel caso in cui sia previsto nel contratto il deposito dello stesso, il preponente deve annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano consegnate all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA:
- la durata;
- la zona contrattuale determinata;
- la retribuzione (provvigione).

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto di agenzia può essere pattuito a tempo determinato o indeterminato. Si rileva che l’art. 1750 del codice civile, modificato dal D.Lgs. 10.09.1991, n. 303, stabilisce che il contratto a termine che continui ad essere proseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato è consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata non viene fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata varia da tre a sei mesi.

PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale: viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale all’affare.

DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento) o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla provvigione sorge solo dopo che il cliente ha pagato.

LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la provvigione all’agente.



SITUAZIONI POSSIBILI
DIRITTO PROVVIGIONE

- Ordine non accettato dal preponente
NO

- Ordine accettato non andato a buon fine:


1. indipendentemente dalla volontà delle parti;
NO

2. per causa imputabile al preponente;
SI

3. per causa imputabile al cliente;
SI

4. per accordo fra preponente e cliente (1);
Rid.dal 25% al 50%

5. per causa imputabile all’agente.
NO

- Ordine proposto prima della conclusione del contratto ma concluso successivamente:


1. se va a buon fine
SI

2. se non va a buon fine
come ai punti 1,2,3,4,5

- Vendite effettuate direttamente dal preponente (affari indiretti)
SI (2)




(1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%.
(2) Se l’ordine proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al preponente spetta la provvigione solamente sulla parte evasa.

PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al principio contabile n. 11, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono essere correlati con i ricavi d’esercizio.

IMPRESA PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le spese, se non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi:
- per le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo;
- per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.
In riferimento al principio di correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M. 02.06.1998, n. 52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente, indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M. 02.06.1998, n. 52/E).

AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella pratica si possono verificare i seguenti casi:
-Regola Generale: prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della consegna dei beni al cliente;
-Diversa Pattuizione Contrattuale: nel caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione, solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il principio di competenza.
Anche se le parti fissano un termine successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
N.B.: in base al nuovo art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse pattuizioni contrattuali.
Nella realtà, se il contratto prevede come termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M. 26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse pattuizioni contrattuali).
N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni.

FISCO E PREVIDENZA Venditori

Venditori FISCO E PREVIDENZA



Imposte Dirette

L’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva. In ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica mediante la quale viene esercitata l’attività, il reddito prodotto è sempre qualificato come reddito d’impresa, disciplinato dal capo VI del D.P.R. 917 del 1986 (le medesime disposizioni valgono anche per i mediatori). Il carico fiscale ai fini delle imposte dirette è costituito da:

- Imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o giuridiche (Irpeg);
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).

Ad eccezione della riduzione forfettaria per i soggetti minori e della maggiore deduzione consentita in relazione alle spese per le autovetture, per gli agenti e rappresentanti rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti.

Soggetti minori

Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata (cfr.Adempimenti amministrativi e contabili) il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali:

- 3% per i ricavi fino a 12.000.000;
- 1% per i ricavi oltre 12.000.000 e fino a 150.000.000;
- 0,50% per i ricavi fino a 180.000.000.


Dit e Super Dit

Agli agenti e rappresentanti di commercio sia in forma di società di capitali, società di persone o ditte individuali risultano applicabili le agevolazioni fiscali contenute nelle seguenti norme:
- D.Lgs. n.466 del 18 dicembre 1997 relativo alla Dual Income Tax; - Legge 133/1999 art.2,commi da 8 a 13 relativo alla Super Did.
Le suindicate disposizioni consentono l’applicazione di un’aliquota agevolata Irpef (o Irpeg) nella misura del 19 %.

Competenza economica delle provvigioni

In base alle disposizioni contenute nell’art.1748 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n.65/1999, l’agente, salvo patto contrario, matura il proprio diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. In tal modo è stata modificata la ratio della disposizione che, contrariamente al passato, non dovrebbe porre a carico dell’agente il rischio della mancata esecuzione dell’affare. In ogni caso, l’agente è comunque tenuto alla restituzione delle provvigioni riscosse nei casi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo, per causa non imputabile al preponente.

La provvigione concorre quindi a formare il reddito dell’agente nell’esercizio nel quale il preponente dà esecuzione al contratto ai sensi dell’art.75, comma 2, lett.a) del Tuir (spedizione o consegna della merce). Nel medesimo momento, quest’ultimo soggetto si trova nella condizione di poter dedurre il costo della provvigione spettante all’agente, in quanto la prestazione può considerarsi ultimata e dotata dei requisiti della certezza ed obiettiva determinabilità.

Ammortamento e spese delle autovetture ed altri mezzi di trasporto

Fermo restando il principio dell’inerenza di cui all’articolo 75 del D.p.r. n.917/1986, in relazione all’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio, gli ammortamenti, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese sono deducibili secondo i seguenti criteri:

1. per l’intero ammontare relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
2. nella misura del 80% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al punto precedente.

Tenendo conto dei limiti suindicati, non rileva inoltre:

- la parte del costo di acquisizione che eccede lire 50 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
- l’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800.000 per i motocicli.

I limiti predetti, riferiti al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio, devono essere ragguagliati ad anno.




Ritenuta d'Acconto.

Sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef o Irpeg le provvigioni pagate per le prestazioni, anche se occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. L’elencazione dei predetti rapporti deve essere considerata tassativa e, pertanto, se anche altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
I sostituti di imposta che corrispondono tali provvigioni devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto con aliquota nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef (23%). La ritenuta è commisurata:

- al 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- al 20% dell’ammontare delle provvigioni se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (art. 36, legge 11 giugno 1971, n. 426), la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata sul 78% dell'ammontare delle provvigioni percepite.

Dichiarazione di avvalersi di dipendenti o terzi

La dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi deve essere inoltrata al preponente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve contenere:

- i dati identificativi del percipiente;
- la richiesta di usufruire, ai sensi del comma 2 dell’art.25bis del D.P.R. 600/1973, dell’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito sull’ammontare ridotto del 20 per cento sul totale delle provvigioni erogate;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera e della collaborazione di dipendenti e/o di terzi.

La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante.

In mancanza di tale attestazione, è previsto per i sostituti d’imposta di operare con rivalsa, all’atto del pagamento, una ritenuta sul 50 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni, a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta al percipiente.
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggior ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Presupposto di continuità

Il presupposto della continuità si manifesta qualora, indipendentemente dal numero dei collaboratori, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno o del minor periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera non è resa dalle stesse persone.
Qualora il percipiente si avvalga soltanto della collaborazione di terzi, il requisito della continuità si presume se il percipiente ha sostenuto nel periodo di imposta precedente, costi per prestazioni di terzi in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.


Dipendenti e terzi

Ai fini della dichiarazione, si considerano dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente, secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa, nonchè gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.


Comunicazione in corso d’anno.

Se le condizioni per potersi avvalere della ritenuta ridotta si verificano in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di verifica delle condizioni stesse. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la decadenza delle condizioni ai fini del beneficio.

Dichiarazione presunta

Il percipiente che iniziando l’attività presuma di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, perbeneficiare della riduzione al 20 per cento della base di commisurazione delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla esecuzione della mediazione.

Prestazioni occasionali

Per le prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Soggetti cui si applica la ritenuta

La ritenuta si applica nei confronti dei soggetti che pongono in essere le prestazioni di intermediazione che rientrano nell’ambito applicativo della norma sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie. Pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda dei casi, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percepienti.
Inoltre, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, è stato precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art.2135 del Codice civile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.
La suddetta limitazione non è, invece, operante nei riguardi delle provvigioni percepite dai commissionari che svolgono l’attività nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame con la conseguenza che le provvigioni medesime non sono assoggettabili alla ritenuta da chiunque siano erogate (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).

Prestazioni escluse dalla ritenuta

Le prestazioni escluse dalla ritenuta di cui trattasi possono essere distinte in due categorie:

- prestazioni di intermediazione escluse per legge;

- prestazioni che, sulla base dei chiarimenti ministeriali, devono ritenersi escluse


Base di commisurazione della ritenuta

La provvigione da assoggettare alla ritenuta (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) è costituita:

- dal compenso per l’attività prestata;
- da eventuali sovrapprezzi derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente e quello di vendita ottenuto dall’agente o rappresentante;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (es. star del credere: modificato con decorrenza 01.01.2000);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il proponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura, da valutare in base al valore normale dei beni e dei servizida cui sono costituite;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la ritenuta è operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.


Prestazioni escluse per legge

Si tratta delle provvigioni percepite da:

- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazione rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento;
- agenti,raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Provvigioni direttamente trattenute dall’intermediario

Se le provvigioni sono direttamente trattenute dall’intermediario sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percepienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.


Prestazioni escluse dall’Amministrazione finanziaria

Il Ministero delle finanze (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) ha ritenuto esclusi dalla ritenuta di cui trattasi, fra gli altri, i seguenti soggetti:

- agenti e concessionari di pubblicità;
- depositario farmaceutico;
- agenti di assicurazione;
- intermediari librai (che stipulano contratti estimatori);
- concessionari di vendita in esclusiva;
- mandatari con o senza rappresentanza;
- spedizionieri e figure similari;
- soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria non sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della ritenuta le provvigioni percepite a fronte di una attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti innanzi citati (es., i compensi percepiti dall’agente in diretta e specifica relazione all’attività di depositario o di spedizioniere eventualmente svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell’ambito dei contratti di trasporto con essi conclusi).




Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi. Sotto un profilo fiscale, l’indennità in oggetto costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi e per effetto dell’articolo 49, c.2,lett. e)D.P.R. 917/1986.
Il versamento dell’indennità, calcolata su tutte le somme maturate e liquidate nell’anno solare precedente, è a totale carico del mandante e deve essere effettuato al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) gestito dall’Enasarco.
Le indennità, al momento del pagamento, sono soggette a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell’importo percepito.
In relazione alla deducibilità fiscale dell’indennità in esame, occorre riferirsi all’articolo 70 del Tuir, in base al quale è ammessa la deducibilità anche degli accantonamenti relativi alla cessazione di rapporti di agenzia.



Indennità suppletiva di clientela.

Sulla base di quanto previsto dall’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, all’agente o rappresentante spetta, per i contratti a tempo indeterminato, un’indennità suppletiva nella misura del 3 per cento delle provvigioni liquidate in costanza del rapporto, da corrispondersi direttamente dalla ditta preponente al termine dello stesso rapporto.



Iva.

Le operazioni effettuate dagli agenti e rappresentanti di commercio sono soggette alla disciplina Iva di cui al D.P.R. n.633 del 1972, in quanto effettuate nell’esercizio di impresa. Per esercizio di impresa si intende (art.5, D.P.R.633/72):

- l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali (art.2195, cc) o agricole (art.2135, cc), anche se non organizzate in forma di impresa;
- l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di altri servizi che non rientrano nell’articolo 2195 cc.

Detraibilità costi autovetture

L’articolo 6 co.7, lettera d) della legge 13 maggio 1999, n.133 (collegato alla manovra finanziaria per il ‘99) ha abrogato, anche ai fini Iva, la differenza fra auto di lusso e non con la conseguenza che tutte le autovetture e gli autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo, di qualunque cilindrata, seguono la disciplina recata dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c) D.P.R.633/1972. Esso prevede che l’Iva ad essi relativa sia totalmente indetraibile tranne che per gli agenti di commercio, per le auto che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per quelle adibite ad uso pubblico (ad esempio tassisti).
Ne consegue, quindi, che gli agenti e rappresentanti di commercio, se iscritti al relativo Ruolo, possono fruire della completa detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto, inportazione, noleggio, leasing,manutenzione di ciclomotori, motocicli, autovetture e veicoli, indipendentemente dalla cilindrata.
L’eccezione a favore di tale categoria ha carattere tassativo e non può essere estesa ad altre categorie come ad esempio agenti di assicurazione, agenti immobiliari o procacciatori di affari.
Tuttavia, si ricorda che l’uso promiscuo dell’automezzo da parte dell’agente comporta la limitazione della detraibilità dell’imposta in misura equivalente all’utilizzo per fini estranei all’esercizio dell’impresa, da quantificarsi secondo criteri oggettivi.

Campionario

In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, il campionario trasportato dall’agente non deve più essere accompagnato da alcun documento. In ogni caso, la ditta mandante emette documento di consegna al momento dell’invio del campionario e l’agente deve conservare tale documento senza l’obbligo di accompagnare con esso la merce. Alla restituzione del campionario l’agente davrà invece emettere un documento di consegna contenente l’indicazione che si tratta di beni in campionario resi.



Rinvio

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti, relative alle imposte indirette, finanza locale, dichiarazioni e versamenti, sanzioni, contenzioso e accertamento.



Previdenza.

I soggetti iscritti al ruolo degli agenti di commercio sono obbligati alla copertura contributiva gestita dalla Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O.. L’aliquota contributiva pari all’, 11,50%, di cui metà a carico del proponente e metà a carico dello stesso agente (Circolare AG/867/98 del 7 ottobre 1998) è fissato:

- in lire 42.000.000, per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente;
- in lire 24.000.000, per ciascuna ditta preponente, in ogni altro caso.

Fondo indennità risoluzione rapporto

Per il rapporto di agenzia è previsto l’accantonamento al fondo indennità risoluzione rapporto, nelle seguenti misure:

- per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente:
- 4% fino a lire 24.000.000;
- 2% da lire 24.000.001 fino a lire 36.000.000;
- 1% oltre lire 36.000.001
- per gli agenti non impegnati ad esercitare l’attività per una sola ditta proponente:
- 4% fino a lire 12.000.000;
- 2% da lire 12.000.001 fino a lire 18.000.000;
- 1% oltre lire 18.000.001.

Gestione commercianti

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili gli obblighi previdenziali di cui alla gestione dei commercianti gestita dall’Inps (cfr. Commercianti).



Assicurazione Inail.

In relazione all’attività esercitata dagli agenti e rappresentanti di commercio, si evidenzia che l’obbligo di iscrizione all’Inail sussiste solamente quando l’attività non è esercitata in forma individuale. In tal caso, almeno 5 giorni prima dell’inizio attività o, se successiva, dell’assunzione di lavoratori dipendenti, è necessario comunicare all’I.n.a.i.l. territorialmente competente il tipo di lavoro effettuato, l’ubicazione della sede di lavoro e l’indicazione delle persone soggette a rischio di infortunio, utilizzando il modello Denuncia di esercizio o di variazione. In occasione di qualsiasi infortunio che abbia causato un’inabilità al lavoro per più di 3 giorni, è necessario informare l’Inail, utilizzando il modello Denuncia di infortunio, e l’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
L’iscrizione all’I.n.a.i.l. è obbligatoria per tutti coloro che effettivamente svolgono la propria attività all’interno della società, della ditta individuale o dell’impresa.

Pagamento del premio

Il pagamento del premio annuo, calcolato applicando il tasso relativo alla specifica attività svolta, deve essere effettuato in due rate di cui la prima a titolo di acconto è calcolata sulle retribuzioni dell’esercizio precedente, mentre la seconda a saldo è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Riferimenti legislativi

D.p.r.917/1986, D.Lgs.446/1997, D.P.R.633/1972, D.p.r.600/1973 L.133/1999, L.426/1971

I BENI AMMORTIZZABILI Venditori

Venditori E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che modifica la disciplina civilistica del rapporto di agenzia, dando così piena attuazione alla direttiva CEE n. 86/653.

Aspetti di rilievo:

il preponente deve presentare all’agente l’estratto conto delle provvigioni maturate durante ogni trimestre, al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre stesso, e deve, entro lo stesso termine, pagare all’agente quanto dovuto.

l’agente deve tutelare gli interessi del preponente, agire con lealtà e buona fede e fornire tutte le informazioni utili a valutare la convenienza dei singoli affari;

il contratto deve essere redatto per iscritto ed ogni parte ha diritto ad averne una copia integrale e sottoscritta;

l’agente ha diritto ad una provvigione anche per gli affari non portati a termine per cause imputabili al preponente;

l’agente ha diritto al rimborso delle spese di agenzia ed alle provvigioni relative agli affari intrapresi grazie al suo intervento, anche se conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia;

il preponente deve anche informare l’agente, entro un termine adeguato di tempo, dell’esito degli affari procurati;

il preponente deve agire nei confronti dell’agente con lealtà e buona fede, mettendo a sua disposizione tutte le informazioni ed i mezzi idonei all’esercizio del contratto;

AGENTI DI COMMERCIO E REPUBBLICA DI SAN MARINO Venditori

Venditori Nell’ambito della disciplina IVA la prestazione di servizi resa in Italia da un agente di commercio a favore di un operatore domiciliato nella Repubblica di San Marino è da considerarsi non imponibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 72, co. 2 e dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972. Ne consegue che al fattura emessa (esente dall’imposta di bollo) deve recare la dicitura “operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972”. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che l’effettuazione di tale prestazione consente la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni nell’esercizio d’impresa. Inoltre, è da tenere presente che entro il limite delle provvigioni fatturate nell’anno precedente con il regime di “non imponibilità” e a condizione che queste siano superiori al 10% del volume d’affari, l’agente di commercio può effettuare acquisti in sospensione dal pagamento dell’IVA, compresi quelli relativi a beni strumentali, ma con la sola esclusione di quelli aventi ad oggetto immobili ed aree edificabili. Va, quindi, evidenziato che la Repubblica di San Marino non ha stipulato finora convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e secondo la normativa fiscale vigente nella Repubblica medesima gli operatori sammarinesi esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, quando corrispondono a soggetti residenti all’estero provvigioni per prestazioni di agenzia e di rappresentanza, devono operare, nella veste di sostituti d’imposta, una ritenuta, a titolo d’imposta, nella misura del 3%. In questo caso, secondo la normativa italiana, l’agente di commercio ha la possibilità di recuperare come credito d’imposta la ritenuta del 3% subita a San Marino a titolo definitivo. Ciò puntualizzato, è da evidenziare che in fattura va esposta la ritenuta a titolo d’imposta pari al 3%, calcolata sulle provvigioni.

RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 2006 Venditori

Venditori

RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 2006

QUADRO NORMATIVO:

L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha introdotto, con effetto dal 1’ gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R. 600/1973, concernente ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la ritenuta sulle provvigioni, stabilita nella misura del 18% per il 2002, passa al 23%. Ciò in quanto trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2003, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. che prevede al 1’ scaglione l’aliquota del 23%, la quale, pertanto diviene anche misura della ritenuta sulle provvigioni.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE:

Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.
Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in base al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro. Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.

BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA:

La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA).

MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO:

Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:

i dati identificativi del dichiarante;

l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);

data;

la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA:

La ritenuta a titolo d’imposta è operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio (c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni. (Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile come da Legge Finanziaria 2003 Art.2 Comma 12.)

PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA:

La ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:

agenzie di viaggio e turismo;

rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;

distributori di pellicole cinematografiche;

agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei casi in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;

- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento

agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;

agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;

mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la

pesca marittima;

commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;

consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.

EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA:

La ritenuta sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento della provvigione. Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

VERSAMENTO DELLA RITENUTA:

Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE:

I sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 devono, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, rilasciare al certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE:

Il terzo comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate. A titolo esemplificativo, con riferimento alle provvigioni di competenza d’imposta 2002, si avrà che:

le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2002 sono scomputabili dall’imposta

relativa ai redditi del 2002;

le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2002 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2002, sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2002;

le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2003 dopo che sia stata presentata la

dichiarazione relativa ai redditi 2002, si scomputano dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2003.

Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica con la percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa.

Venditori ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Venditori ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI



1) Esercizio dell'Attività.

L’attività di agenzia è di natura imprenditoriale ed è richiesto, per il suo avvio, l’iscrizione presso il Ruolo degli agenti di Commercio e l’iscrizione della ditta presso il Registro delle Imprese. L’attività può essere esercitata:
- mediante avvio di una ditta individuale, anche in forma di azienda coniugale o impresa familiare;
- mediante la costituzione di una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice): l’autonomia patrimoniale di tali società è imperfetta e i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, ad eccezione dei soci accomandanti della s.a.s., i quali rispondono limitatamente alla propria quota conferita, purché non intervengano nella gestione societaria;
- mediante la costituzione di una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): l’autonomia patrimoniale di tali società è perfetta e i soci hanno una responsabilità limitata la capitale sottoscritto.

2) Ruolo degli agenti e rappresentanti.

Per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è obbligatoria l’iscrizione al Ruolo tenuto presso la CCIAA (L.n.204 del 3 maggio 1985). Per ottenere l’iscrizione è necessario:

essere cittadino italiano;

godere dei diritti civili;

non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, o per un delitto per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o al massimo 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- possedere i seguenti requisiti professionali (alternativi): --- aver frequentato e superato l’esame del corso specifico riconosciuto dalla Regione;
--- aver prestato la propria opera per almeno un biennio alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di venditore piazzista o alle dipendenze di un impresa con mansioni di addetto qualificato al settore vendite (prestazioni svolte nei 5 anni precedenti);
--- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale oppure una laurea in materie commerciali o giuridiche.
L’iscrizione nel Ruolo è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente nonché per gli iscritti nel Ruolo dei mediatori.
Se l’attività è svolta in forma societaria, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo degli agenti devono essere posseduti dal legale rappresentante della società.

3) Attribuzione della partita IVA.

Un ulteriore adempimento conseguente all’avvio dell’attività è la richiesta di attribuzione della partita Iva, da effettuarsi presso qualsiasi Ufficio Iva o Ufficio delle Entrate competente, mediante presentazione del modulo AA7/7 o AA9/7.
I codici attività da indicare per le attività di agenzia sono contenuti nella classificazione delle attività economiche, paragrafo G, codici dal 51110 al 51190.

4) Adempimenti contabili.

Le imprese individuali e collettive che svolgono l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio, sono obbligate alla tenuta di libri e registri contabili, da istituirsi successivamente all’avvio dell’attività. L’obbligo discende sia da disposizioni contenute nel Codice Civile sia da norme tributarie.

Disciplina civilistica

L’articolo 2214 del c.c. prevede l’obbligo di tenere:
- il libro giornale;
- il libro inventari;
- le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Per le società di capitali il c.c. prevede l’obbligo di tenuta dei libri sociali, obbligatori solo se esiste l’organo cui si riferiscono; tali libri sono comunque facoltativi per le società di persone.

Disciplina fiscale

L’articolo 18 del D.P.R.600/1973 prevede due regimi contabili naturali di appartenenza, cui si riferiscono differenti adempimenti ed obblighi di tenuta delle scritture contabili:

- il regime di contabilità ordinaria, per le imprese che hanno conseguito ricavi superiori:
--- a lire 360.000.000, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
--- a lire 1.000.000.000, per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
- il regime di contabilità semplificata, per le imprese che hanno conseguito ricavi non superiori ai limiti suindicati.
Particolari agevolazioni sono inoltre previste per i contribuenti considerati minori o minimi.

Contabilità ordinaria

Le società, gli enti e gli imprenditori che esercitano l’attività in regime di contabilità ordinaria devono tenere, in aggiunta ai libri richiesti dalla disciplina civilistica:

- i registri prescritti ai fini IVA;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- le scritture ausiliarie di magazzino.

Contabilità semplificata

Gli imprenditori individuali, le s.n.c., le s.a.s. e le società ad esse equiparate, possono fruire del regime di contabilità semplificata, qualora non vengano superati i limiti sopra esposti.
Il regime semplificato consiste nell’esonero della tenuta di tutti i registri obbligatori ad eccezione dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili, se s’intende portare in deduzione gli ammortamenti.
Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono tuttavia essere eseguite anche nel registro IVA acquisti.
Le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA vanno separatamente annotate, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA, nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi, nel registro fatture emesse se si tratta di componenti positivi.
Entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il registro degli acquisti deve essere integrato con l’ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d’imposta e con tutte le scritture di rettifica utili per determinare il reddito di competenza (ratei, risconti, TFR).

Contribuenti minori contabilità supersemplificata

Particolari semplificazioni sono previste per le persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno:

- realizzato un volume di affari per ammontare non superiore:
--- a lire 30.000.000 se oggetto dell’attività è la prestazione di servizi;
--- a lire 50.000.000 per altre attività differenti dalla precedente;
- effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’IVA, per ammontare non superiore:
--- a lire 35.000.000 se l’oggetto dell’attività è la rivendita;
--- a lire 20.000.000 per attività diverse dalla precedente;
- utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto
degli ammortamenti, non superiore a lire 50 milioni;
- corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume di affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.

Contribuenti minimi regime forfettario

Particolari semplificazioni sono previste per le persone fisiche che nell’anno solare precedente:

- hanno realizzato un volume di affari non superiori a lire 20 milioni, comprese le operazioni fuori campo Iva;
- hanno utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni;
- hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70 % del volume d’affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione.

Le imprese che rientrano in questa categoria determinano il reddito ai fini delle imposte dirette e l’Iva a debito in misura forfettaria.

La scelta del regime di contabilità

I regimi di contabilità semplificata, supersemplificata e forfettario sono regimi naturali, per i quali non è necessaria alcuna opzione, a condizione però che in sede di inizio attività i contribuenti attestino di presumere di non superare, nel corso dell’anno e con ragguaglio, i limiti previsti. Se i limiti vengono tuttavia superati in corso dell’anno, i contribuenti saranno assoggettati alle regole ordinarie a partire dal periodo successivo.

Sostituti d’imposta

I contribuenti che effettuano ritenute su redditi di lavoro dipendente in qualità di sostituti d’imposta devono tenere, in aggiunta ai libri contabili:

- il libro matricola, in cui sono annotati per ciascun dipendente le detrazioni d’imposta spettanti;
- il libro paga, in cui sono annotate per ciascun dipendente le somme e i valori corrisposti e l’ammontare delle ritenute operate nonché dei conguagli da effettuare;
- il libro infortuni, in cui sono annotati gli infortuni accaduti ai dipendenti che comportano un’assenza di almeno un giorno.

Riferimenti legislativi

L.204/1985,D.M.21/8/1985, CC art.2214ss, D.P.R.600/1973, D.P.R.695/1996, D.P.R.633/1972.

Venditori ENASARCO: VIVOLI (CONFESERCENTI), SI' A COMMISSARIAMENTO


Venditori Firenze, 21 Nov. - Massimo Vivoli, Vice Presidente Nazionale Confesercenti e Presidente dell'associazione toscana, ha espresso la propria condivisione alla decisione del Governo per il commissariamento della gestione della Fondazione Enasarco. "FIARC-Confesercenti - ricorda Vivoli - e' stato l'unico Sindacato che, sin dalle prime notizie dello scandalo, ha promosso strenuamente il commissariamento di Enasarco, quale unica soluzione possibile e plausibile, commissariamento sollecitato al punto che, dinnanzi al perdurante stato di incertezza, intollerabile, la stessa Presidente Nazionale Fiarc, ha rassegnato le dimissioni dal CdA della Fondazione".
"Gli accadimenti giudiziari, che hanno coinvolto i massimi vertici di Enasarco, hanno gettato la categoria intera in uno stato di preoccupazione legittimo, che merita una sola risposta: rinnovamento e trasparenza". "L'associazione - ancora detto Vivoli - nell'ultimo anno ha espresso il proprio disaccordo dinnanzi alla riforma dello Statuto ed alla stessa elezione del presidente ed, oggi, dopo lo scandalo ben noto a tutti, ribadiamo la necessita' dell'elezione diretta da parte degli agenti dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. In gioco ci sono i diritti di ben 300.000 iscritti. Percio' e' doveroso ringraziare il Governo per la scelta del commissariamento come atto di democraticita' dovuto alla intera categoria".

venditori Sempre più precari, il posto fisso è una chimera

Venditori Sempre più precari, il posto fisso è una chimera

E’ la fotografia scattata dall’Isfol nel suo Rapporto 2006. Entro il 2009 i posti di lavoro in Italia dovrebbero crescere di quasi mezzo milione di unità (+0,5%) e di questi quasi il 30% saranno di collaboratori domestici e assimilati. L’Isfol ha fatto un’analisi sulle inserzioni di lavoro di aziende a mezzo stampa: in testa le ricerche per operatore di call center seguita da agenti e venditori • Migliora l'istruzione, ma sono pochi i laureati

ROMA - Aumentano i precari e il posto fisso diventa sempre più una chimera. E’ la fotografia scattata dall’Isfol secondo cui il lavoro dipendente è divenuto, nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, «più precario, seppur in misura lieve».
Il Rapporto Isfol 2006, sottolinea infatti come «la propensione alla conversione dei contratti a termine in occupazione permanente è diminuita in due anni di oltre 6 punti percentuali, mentre il rischio per i lavoratori a tempo determinmato di rientrare in condizioni non occupazionali è passato dall’11,2% del 2002-2003 al 20,7% del 2005-2005. La componente giovanile della popolazione presenta elementi di criticità sensibilmente superiori alla media: la quota di contratti a termine convertiti in 12 mesi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è passata per i giovani dal 39% al 25,3, mostrando che il lavoro a termine ha perso in parte la funzione di agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani».

L’Isfol poi segnala l’elevata incidenza dell’occupazione a tempo determinato sul totale del lavoro dipendente nella compoiszione degli ingressi al lavoro: oltre il 45% dei nuovi occupati subordinati registrati nel corso del 2005 risulta inquadrato con contratto a termine. Questa quota risulta inoltre cresciuta «dal 2003 al 2005 di 3 punti percentuali. Le prospettive sembrano orientate verso una riduzione degli elementi di criticità osservati: da un lato i segnali di ripresa dell’economia, rilevati fin dai primi mesi del 2006, e il ripristino, seppur parziale, del regime di incentivi all’assunzione dei giovanui, ottenuto con la peina applicazione del nuovo contratto di apprendistato, orientano l e previsioni verso un recupero dei tassi di occupazione giovanili e verso una ripresa dello sviluppo dei contratti a causa mista.
L’auspicio è che il varo definitivo sull’intero territorio nazionale dell’apprendistato contribuisca a riequilibrare il deficit formativo e rilanciare l’investimento in formazione da parte della domanda».

TRA 2006 E 2009 ATTESO AUMENTO 476.000 OCCUPATI
Tra il 2006 e il 2009 i posti di lavoro in Italia dovrebbero crescere di quasi mezzo milione di unità (+0,5%), un aumento significativo ma molto inferiore a quello dello scorso quadriennio (+0,9%). Quasi il 30% dei posti di lavoro aggiuntivi saranno di collaboratori domestici e assimilati (+130.997). Tra il 1995 e il 2005 sono stati creati 2,3 milioni di posti di lavoro e che 1,5 milioni di questi sono stati occupati da donne. Nello scorso quadriennio comunque ha pesato nell’aumento dell’occupazione (+888.000 unità) anche la regolarizzazione della posizione di circa 700.000 immigrati grazie all’applicazione della legge Bossi-Fini.

L’aumento complessivo dell’occupazione nel prossimo quadriennio riguarderà soprattutto l’area dei servizi (+1,1%) mentre subiranno contrazioni l’agricoltura (-3,8%), l’industria (-0,4%) e le costruzioni (-0,1%), quest’ultimo un comparto che ha trainato la crescita degli ultimi anni. Nell’industria, secondo le previsioni dell’Isfol, si registrerà un arretramento soprattutto nel settore del tessile abbigliamento e nelle industrie conciarie con una perdita complessiva di 100.000 posti di lavoro. Perderanno occupati l’energia (-12.000 posti) e il comparto delle macchine elettriche (-23.000 posti) mentre aumenteranno le possibilità di lavoro nell’industria alimentare (+0,9%). Nei servizi la crescita si concentrerà nel settore privato (+1,5%) con 155.000 posti in più, in decelerazione comunque dai 350.000 registrati nel quadriennio 2002-2005, molti dei quali però grazie alla regolarizzazione di persone occupate da molto tempo nelle famiglie nel lavoro di cura.

Anche nel prossimo quadriennio una gran parte dei nuovi posti si troverà nelle professioni non qualificate (+139.550 posti tra collaboratori domestici, addetti a servizi di pulizia, custodia e similari) anche se grande richiesta ci sarà pure per le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (+157.008 posti) e nelle professioni intellettuali e di elevata specializzazione (+96.216 posti). In calo è previsto il settore degli artigiani, operai specializzati ed agricoltori che nel prossimo quadriennio, secondo le previsioni Isfol, dovrebbero perdere 85.779 posti. In calo sono previste anche le Forze armate con 5.058 posti in meno entro il 2009.
Tra le professioni in crescita nel prossimo quadriennio svettano gli agenti immobiliari (+11,4%) ma anche i procuratori legali e gli avvocati (+11,3%) e i collaboratori domestici (+10,3%). Una crescita sostenuta secondo l’Isfol infine è attesa per i fotografi e assimilati (+10,2%), per gli architetti e gli specialisti nel recupero e la conservazione del territorio (+10%) e i baristi e assimilati (+8,6%).

CERCASI COLF E AGENTI IMMOBILIARI, ADDIO A SARTI
Crescita boom per collaboratori domestici, avvocati e agenti immobiliari mentre perdono terreno i braccianti agricoli, i sarti e gli artigiani del settore calzaturiero: la fotografia sulle professioni più richieste tra il 2006 e il 2009 è stata scattata dall’Isfol nel suo Rapporto annuale presentato oggi secondo il quale a fronte di 476.366 nuovi posti di lavoro 130.977 saranno indirizzata ai collaboratori domestici che passeranno dai 5,25% al 5,67% dell’occupazione complessiva.
Secondo le previsioni Isfol saranno gli agenti immobiliari a segnare l’aumento più consistente (+11,4%) passando da 54.896 a 61.154, seguiti a ruota dai procuratori legali e gli avvocati (+11,3%) che dovrebbero passare da 187.625 a 208.877. I collaboratori domestici (+10,3%) dovrebbero passare da 1.273.776 occupati a 1,404.773 mentre gli urbanisti e gli architetti dovrebbero segnare un +10% superando quota 140.000 unità. Un aumento significativo dovrebbe essere registrato dai baristi e assimilati (+8,6%) con 20.095 posti in più e dai contabili e assimilati (22.650 posti in più pari a un +4,3%).
Nel prossimo quadriennio dovrebbero diminuire i braccianti agricoli di 36.685 unità (-13,1%) e gli operai agricoli specializzati in culture in pieno campo (-18.311 posti pari a un -14,2%). Per i sarti è prevista una riduzione di 11.877 posti (-11,7%) mentre per gli operai agricoli specializzati in coltivazioni legnose (vite, olivo, alberi da frutta ecc) è previsto un calo di 11.432 unità (-13,3%). Per gli artigiani e gli operai calzaturieri il calo previsto è di 10.704 posti (-11%).

L’Isfol infine ha fatto un’analisi sulle inserzioni di lavoro da parte delle aziende a mezzo stampa nel 2005 secondo la quale in testa si conferma quella per operatore di call center (19.909 richieste nell’anno) seguita da quelle per agenti e venditori. Per gli agenti nel 2005 comunque la seconda posizione subisce un arretramento (da 9.797 offerte a 7.102 offerte con un calo di quasi il 28% dopo una crescita sostenuta dal 1996 al 2003) mentre per il venditore le richieste sui giornali nel 2005 sono state di 6.237 unità.