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Wednesday, February 21, 2007

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Il punto della situazione su questa controversa imposta (aggiornamento all'aprile 2005)
Si sta sempre di più concretizzando quanto da tempo andiamo sostenendo e cioè che l'IRAP non deve essere pagata dall'agente, soprattutto se privo di un autonoma struttura organizzativa.I ns. consulenti fiscali e legali hanno recentissimamente ottenuto il riconoscimento dell'esenzione al contributo per un collega che svolgeva la propria attività ausiliaria al commercio in assenza di elementi organizzativi e cioè con il lavoro esclusivamente proprio e con il semplice utilizzo dell'autovettura.I giudici della Commissione Tributaria Regionale di Torino hanno ribadito che l'agente così strutturato, esplicando la sua attività senza alcun un elemento organizzativo capace di realizzare un valore aggiunto, non può essere assoggettato a tale imposta.In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 21203/04, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta precedentemente versata, per il professionista che opera in assenza di un proprio studio e con limitati beni strumentali avvalendosi di collaboratori in maniera non stabile, escludendo sulla base delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di merito l'esistenza dell'elemento organizzativo, presupposto questo indispensabile per l'assoggettamento al tributo.L'ultima e più importante partita sull'Irap si gioca tuttavia davanti alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà ad inizio del prossimo anno pronunciarsi sulla compatibilità della stessa con la normativa comunitaria (in particolare con la VI direttiva sull’IVA sotto vari profili fra i quali quello della piena e libera circolazione di beni e servizi). Riportiamo, di seguito, il testo del recente comunicato della Federagenti, sull'argomento.COMUNICATO FEDERAGENTI 1/05 DEL 18.3.05La Federagenti segue con attenzione i recenti sviluppi in tema di Irap, è questo quanto ha dichiarato il Presidente della Federagenti, Antonio Caporale, in un comunicato seguito alle ultime dichiarazioni del premier ed agli sviluppi del procedimento in corso presso la Corte di Giustizia Europea circa l’illegittimità del tributo.Come è noto legge finanziaria 2005 aveva ampliato fino a 8.000 euro la deduzione Irap (no tax area Irap) per le imprese e i professionisti con imponibile fino a 180.760 euro. Ora nelle recenti dichiarazioni rilasciate dal premier, forse indotte anche dalle preoccupanti notizie che giungono da Bruxelles dove l’Avvocatura dell’Unione Europea si è espressa per l’illegittimità del tributo, si ricorda che l'obiettivo finale resta sempre lo stesso: la progressiva eliminazione dell'Irap.“Sulla questione - ha continuato Caporale - la posizione del Sindacato è sempre stata chiara: prescindendo dagli aspetti sollevati dinanzi alla Corte di Giustizia, e quindi indipendentemente da una presunta incompatibilità tra Iva ed Irap che comunque andrà valutata con attenzione, è certo che l’Imposta sulle attività produttive andava applicata con maggiore oculatezza escludendo sin dal principio dal novero dei soggetti passivi quei contribuenti che comunque erano privi dei requisiti per esservi assoggettati. Fra questi oltre ad un gran numero di liberi professionisti, c’era la quasi totalità degli agenti di commercio, che penalizzati da un inquadramento teorico fra i produttori di redditi d’impresa, nella realtà dei fatti operano privi di qualsiasi struttura organizzata di tipo imprenditoriale”.In attesa comunque dei futuri sviluppi, il Presidente della Federagenti, Antonio Caporale ribadisce che “la soluzione più semplice ed equilibrata, al momento, consiste nel seguire la linea già tracciata dalla finanziaria 2005 e cioè un’elevazione progressiva della franchigia fissa, valida per tutte le imprese, in vista di una graduale abolizione dell'Irap.La Federagenti ritiene pertanto maturi i tempi e richiede a tutte le altre associazioni della categoria comprendente circa 400.000 agenti, rappresentanti ed intermediari del commercio, di istituire al più presto una commissione unitaria con lo scopo di arrivare alla firma di un documento comune da presentare al Governo contenente una proposta organica di revisione del tributo.”Infine il Sindacato ha espresso comunque la sua preoccupazione per le dichiarazioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea Jacobs, che nel concludere la sua requisitoria all’udienza sull’Irap tenutasi a Bruxelles ha precisato che nell’eventualità di una sentenza che “cancellerà” l’Irap, non vi saranno effetti retroattivi per i contribuenti italiani con l’impossibilità quindi di procedere al rimborso automatico delle somme pagate negli ultimi 4 anni.

L'evoluzione della problematica IRAP negli anniCon sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale sull’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive istituita con d.l.gs. 15 dicembre 1997, n.446) ha preso il via un ampio dibattito di natura strettamente tecnica, sugli sviluppi ed opportunità che si offrivano ai contribuenti e, quindi, agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate in punto di fatto e di diritto dai giudici costituzionali.I consigli e l'interpretazione forniti dagli Ordini professionali (per es. quelli dei dottori e dei ragionieri commercialisti) sono stati, sin dall'inizio, sostanzialmente in linea con l’interpretazione della sentenza fornita dalla FederagentiTutti sono stati concordi nel sottolineare che le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi l’imposta.A questo punto è opportuno chiarire il concetto di “professionista privo di organizzazione” dal momento che il legislatore non ci fornisce una definizione normativa di tale figura e dunque si possono avanzare solo delle ipotesi.Secondo noi "privo di organizzazione" può considerarsi un professionista che:
Non ha dipendenti o collaboratori continuativi;
Ha una dotazione contenuta di beni strumentali (es. un autoveicolo destinato anche esclusivamente all’attività professionale, uno o due computer, arredi per ufficio, software specifici etc.);
Svolge la sua attività presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente;
Sempre privo di organizzazione - secondo noi- si deve considerare il professionista che si avvalga, in determinati periodi dell’anno; dell’ausilio saltuario di uno o più collaboratori occasionali.In realtà secondo alcuni sarebbe compatibile con la mancanza di organizzazione, la disponibilità, a qualsiasi titolo, di immobili destinati unicamente allo svolgimento della professione (es. uffici di rappresentanza, showroom etc.).Se l’ipotesi può essere forse sostenuta nel caso di attività svolta in locali condotti in locazione, pare francamente difficile ammetterla nel caso in cui l’immobile, esclusivamente dedicato all’attività lavorativa, sia di proprietà del professionista. Sembra, infatti, francamente improponibile affermare che un lavoratore autonomo, benché privo di dipendenti, possa dirsi non organizzato quando investe nell’attività un rilevante capitale.
Gli Agenti di commercio sono "professionisti"?Questo è stato senz'altro sin dall'inizio il punto più delicato dell'intera questione.gli agenti di commercio infatti, come ben sappiamo, ai sensi dell’art. 51 TUIR sono percettori di redditi d’impresa.Sul punto la Consulta aveva precisato “che… l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa…”.Questa affermazione se non adeguatamente analizzata avrebbe potuto portare i giudici di merito a respingere le richieste di rimborso avanzate dagli agenti di commercio sulla scorta della semplice considerazione che gli stessi, essendo percettori di redditi d’impresa, non potevano essere, per natura, privi dell’elemento organizzativo.Eppure è noto e pacifico che il legislatore tributario nel definire le attività che ex art. 51 TUIR dovevano essere considerate produttive di redditi d’impresa, ha espressamente ammesso il carattere d’impresa commerciale anche per attività poste in essere da soggetti che, civilisticamente, ai sensi dell’art. 2195 c.c., non potrebbero essere considerati imprenditori commerciali per mancanza del requisito dell’organizzazione.La stessa Amministrazione finanziaria - in circostanze diverse - ha negato ad agenti che svolgono l’attività sotto forma societaria le agevolazioni fiscali spettanti alle società che pongono in essere “nuove iniziative produttive nel meridione” perché non in possesso dei requisiti imprenditoriali richiesti.E questo è veramente strano: dunque per l'Amministrazione l'agente non è imprenditore se vuole usufruire dei benefici riservati a tale categoria, mentre lo è senz'altro se deve pagare l'IRAP!!!La realtà è che l’agente produce reddito d’impresa solo perché così ha voluto classificarlo il legislatore, mentre, in fatto ed in diritto, egli non ha requisiti e caratteristiche per essere considerato imprenditore commerciale; conseguentemente l’equazione: reddito d’impresa = presenza dell’elemento organizzativo, sottintesa dalla Consulta è fuorviante ed erronea.Correttamente, però, i giudici costituzionali hanno ricordato che l’accertamento della presenza dell’elemento organizzativo, che rappresenta il presupposto fondamentale per l’assoggettabilità del reddito all’Irap, è comunque “una questione di mero fatto” che come tale deve essere accertata di volta in volta dal giudice di merito.Pertanto dovrebbe spettare al giudice tributario (e prima ancora all'Amministrazione, se richiesto dal contribuente) indipendentemente dalla natura dei redditi prodotti, verificare in ogni singolo caso proposto alla sua attenzione l’esistenza o meno di quei requisiti da cui dipende l’applicazione stessa del tributoIn conclusione, quindi, devono intendersi "professionisti" - a nostro avviso, non solo quei soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo, ma anche alcuni soggetti percettori di redditi d’impresa, che non sono imprenditori commerciali per la mancanza dell’elemento organizzativo.
c) le sentenze della Magistratura Tributaria che riconoscono il diritto al rimborso ad agenti e procacciatori d'affari :.:: Commissioni Tributarie di II° grado ::.• sentenza n. 11/4/04 della Commissione Tributaria Regionale di Torino• sentenza n. 36/35/03 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna(sez. distaccata di Parma);• sentenza n. 34/35/03 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna(sez. distaccata di Parma);.:: Commissioni Tributarie di I° grado ::.• sentenza n. 02/05/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 37/06/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 27/03/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 15/06/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ;• sentenza n. 177/05/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ;• sentenza n. 56/03/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 145/02/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria ;• sentenza n. 93/03/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 88/05/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;Più specificamente, nel caso degli agenti:
Sentenza 93/03/01: nel caso in esame, l’agente ha dichiarato di operare senza dipendenti, né collaboratori ed avendo a disposizione beni strumentali il cui valore totale non supera i tre milioni di lire. Tale situazione, opportunamente dimostrata ed accertata nel corso del giudizio ha portato i giudici a riconoscere ed affermare che “in assenza di una apprezzabile struttura organizzativa manca il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive in quanto il reddito del rappresentante di commercio … deve essere qualificato come reddito da lavoro professionale e non come reddito d’impresa”.
Sentenza 44/02/02: l’agente ha dichiarato di operare senza dipendenti, né collaboratori ed avendo a disposizione beni strumentali di valore molto modesto: circa € 200 nel 1998 (anno in cui il tributo è stato pagato per la prima volta) e circa € 7.700 nel il 1999 oltre ovviamente all’autovettura. Anche in questo caso, la difesa del contribuente in punto di fatto ha dimostrato fatti l’assenza ed in punto di diritto ha argomentato le proprie tesi operando un richiamo alla previgente normativa Ilor sui redditi d’impresa. Come ricorderete l’Amministrazione finanziaria, inizialmente, considerò l’Ilor dovuta dagli agenti, ma tale posizione fu ritenuta illegittima dai giudici di merito e di legittimità.
Con queste sentenze, lo ribadiamo, la giurisprudenza tributaria ha, compiuto e confermato una svolta fondamentale, che apre la strada agli agenti di commercio che si trovano nelle condizioni sopra descritte.Come sottolineiamo con forza e da tempo, l’indagine per accertare il confine tra esercizio dell’attività professionale in forma prevalentemente personale ed esercizio dell’attività attraverso una stabile ed autonoma organizzazione (elemento tipico dell’ambito imprenditoriale) deve essere compiuta sugli elementi fattuali, deve, cioè, essere basato sulla realtà lavorativa portata all’esame dei giudici e non deve essere il risultato precostituito dell’applicazione di diverse (e non armonizzate tra loro) disposizioni normative.Le Commissioni Tributarie dell'Emilia Romagna e del Piemonte stanno operando proprio nel modo da noi indicato e le sentenze favorevoli non sono destinate a rimanere casi isolati, come dimostrano le recentissime vittorie in II° grado.
la posizione del Sindacato e la necessità di un segnale forte alle Istituzioni da parte dell'intera categoriaDa quanto sopra esposto emerge con chiarezza l’assurdità dell’attuale situazione. Occorre pertanto chiaramente denunciare la discrasia tra concetto civilistico d’impresa e nozione tributaria di reddito d’impresa che rischia di penalizzare un’intera categoria.L’art. 51 del TUIR ampliando immotivatamente i limiti dell’art. 2195 cod. civ., sconvolge, nei fatti, la natura giuridica ed economica dell’attività posta in essere dagli agenti e dai rappresentanti, attribuendogli caratteri e requisiti spesso inesistenti.La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/01 pur dichiarando l’Irap costituzionalmente legittima, ha chiaramente affermato che sono esclusi dall’applicazione del tributo tutti coloro che svolgono un’attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.Quindi al di là di sterili ed irreali classificazioni, l’Irap non è dovuta dagli agenti di commercio che svolgono la propria attività in forma assolutamente personale !A questo punto due strade sono percorribili:
la prima e più auspicabile richiede un intervento del legislatore per modificare l’art. 51, correggendo la natura reddituale dei compensi percepiti dagli agenti o più semplicemente eliminando mediante un esplicito richiamo normativo l’automatico abbinamento tra reddito d’impresa ed esistenza dell’elemento organizzativo;
la seconda presuppone un diverso atteggiamento dei giudici nell’affrontare la problematica in questione: si richiede cioè ai giudici di procedere comunque all’esame del merito della controversia senza che la presenza, in alcuni ipotesi, di redditi definiti d’impresa porti a ritenere automaticamente esistente il presupposto dell’attività autonomamente organizzata, rigettando così senza una reale valutazione del caso concreto, il ricorso proposto alla loro attenzione;
Comunque solo un intervento correttivo del legislatore (e non certo la sentenza della Consulta) potrà avere influenza diretta sugli Uffici finanziari che, pertanto al momento continueranno, a considerare soggetti passivi dell’imposta tutti gli agenti di commercio indipendentemente dalla esistenza o meno di una organizzazione di capitali o lavoro altrui. L’intervento chiarificatore del legislatore è stato auspicato dagli stessi giudici costituzionali, da tutti gli studiosi del settore e dai vari ordini professionali.
Guida Pratica ed Istruzioni per la presentazione dell’istanza di rimborso
a) Come, quando e a chi presentare l’istanza di rimborsoL’art. 25 D.lgs istitutivo dell’IRAP (richiamando l’art. 38 Dpr 602/93) prevede per il contribuente che ritiene di aver pagato illegittimamente (o in maniera superiore al dovuto) tale imposta presenti un’istanza di rimborso all’Ufficio competente.L’Ufficio a cui indirizzare l’istanza di rimborsoInizialmente vi erano state alcune difficoltà circa l’individuazione dell’Ufficio/Ente a cui indirizzare l’istanza. Ecco le ultime indicazioni fornite dagli esperti anche alla luce della recente circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiore sicurezza, ed in previsione dei futuri sviluppi giudiziari, si consiglia di inviare l’istanza contemporaneamente a:• Agenzia delle Entrate che gestisce il tributo;• Regione - Ufficio Tributi.I termini di presentazione dell’istanza di rimborsoL’istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento del saldo dell’imposta.L’eventuale istanza tardiva sarebbe respinta dall’Ufficio e dichiarata successivamente inammissibile in caso di ricorso all’autorità giudiziaria);Il contenuto dell’istanza di rimborsoL’istanza deve contenere l’esposizione degli elementi, soprattutto fattuali (dal momento che non esistono - come detto - presupposti giuridicamente predeterminati) da cui si possa evincere in maniera il più possibile chiara e lineare la mancanza di un’autonoma organizzazione.L’istanza può avere un duplice scopo: • far presente all’Amministrazione finanziaria che il soggetto richiedente non ha le caratteristiche per essere ritenuto soggetto passivo del tributo, e che non avendole mai avute ritiene suo diritto ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato negli anni; • richiedere l’esenzione per il futuro dall’imposta.E’ importante che l’istanza sia redatta con attenzione in quanto le circostanze in essa esposte saranno le stesse che dovranno essere dedotte davanti all’autorità giudiziaria qualora (come è probabile) l’Ufficio respinga esplicitamente o implicitamente (silenzio - rifiuto) la richiesta del contribuente.
b) cosa avviene dopo la presentazione dell’istanza ?Dopo la presentazione dell’istanza l’Amministrazione Finanziaria può fare 3 cose: 1- non risponde nei 90 gg. successivi alla sua ricezione. In questo caso si forma quello che la legge chiama silenzio-rifiuto. Questo vuol dire che l’Amministrazione respinge la richiesta. 2-risponde nel termine sopra citato rigettando la richiesta di rimborso rifiuto espresso); 3-accoglie l’istanza e dichiara di voler procedere al rimborso.Nei casi a) e b) contro la decisione dell’amministrazione finanziaria sarà possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel cui territorio si trova la Direzione Regionale (o l’Agenzia) delle Entrate presso cui è stata inoltrata l’istanza. Ma anche in questi casi i tempi per l’eventuale proposizione del ricorso sono differenti. Infatti il ricorso contro il rifiuto espresso di rimborso formulato dall’Amministrazione e comunicato al contribuente deve da questi essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.Invece, in caso di silenzio rifiuto, il ricorso può essere presentato, a partire dal 90° giorno dalla data di ricezione dell’istanza fino allo scadere del decimo anno successivo (termine questo in cui si prescriverà il diritto al rimborso).Quello che noi consigliamo, in linea con quanto dichiarato anche dagli esperti e dagli addetti ai lavori è di procedere comunque con l'istanza di rimborso, al fine di evitare la prescrizione del diritto e poi di attendere l'evoluzione della vicenda (infatti, come già ricordato, una volta presentata l’istanza ci sono ben 10 anni di tempo per fare ricorso).
RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIAQualora, in caso di rifiuto dell'Amministrazione il contribuente intenda rivolgersi al Giudice Tributario il ricorso potrà essere presentato dagli interessati e discusso personalmente per importi inferiori ad Euro 2582,28.

1 comment:

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ENDESA. E.ON RILANCIA E "ALLERTA" GLI AVVOCATI OLBIA
Occhi puntati su Endesa. Le azioni della piu' desiderata utility europea sono infatti gia' state sospese dalle contrattazioni. Contrariamente a quanto annunciato venerdi', l'Autorita' di controllo dei mercati spagnola non ha riammesso alla Borsa di Madrid le azioni Endesa. La novita' della giornata e' il rialzo dell'offerta da parte dei tedeschi di E.On, portata da 38,75 euro a 40 euro, con un incremento di 3,2 euro. La battaglia per il controllo di Endesa si sposta inoltre nelle aule giudiziarie, E.On ha infatti annunciato che esercitera' tutte le opzioni legali contro l'azione intrapresa da Enel e Acciona, riguardo la contro Opa su Endesa.